mercoledì 1 dicembre 2010

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a “personam”: sostegno che possa valorizzare soggetti deboli per difenderne i diritti





“Sentenza del Tribunale di Varese del Giudice Tutelare n.283 emanata il 26 maggio 2010 inerente alla nomina di un ricorrente per il ruolo di Amministratore di Sostegno”

Il beneficiario ha vissuto fino a due anni fa in Germania dove ancora risiedono le figlie con le quali i rapporti famigliari sono del tutto inconsistenti.

Il beneficiario allo stato non presenta le tipiche condizioni in cui si inoltrano le richieste della fattispecie, è nullatenente, non ha patologie fisiche o psichiche tali da impedirgli la gestione della vita quotidiana.
Il motivo per cui il servizio Sociale ha richiesto l’intervento riguarda l’incapacità del soggetto, vissuto in agiatezza, nel far fronte al grave stato di indigenza presente.

Il disagio del beneficiario è tale da non impegnarlo nelle minime azioni quali provvedere a spese importanti come il riscaldamento ed altro. Esso, in sintesi, trovandosi in uno stato conclamato di povertà assoluta, vive una fase di stasi senza riuscire a prospettare un nuovo percorso di vita e di ricostruzione del sé, è solo e senza alcun aiuto famigliare.

Il Giudice reputa necessaria l’opera di A.S. seppure temporanea. Per questo Tribunale l’opera dell’A.S. non deve essere interpretata necessariamente come un sostegno a patologie conclamate o stati epidemici della vita del beneficiario, ma ha come fine principale quello di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicitazione della vita della persona. L’aiuto dell’A.S. si esplica come una figura che “accompagna le scelte esistenziali del beneficiario” .Si tratta di sostenere un principio innovativo importante come il sostegno che possa valorizzare soggetti deboli per difenderne i diritti, là dove il legislatore ha sottolineato “ se non vi è esercizio non vi è titolarietà”.

L’A.S. nominato dal Giudice Tutelare aiuterà il beneficiario nelle proprie scelte esistenziali, per la ricerca di un lavoro, per il recupero dei rapporti famigliari, nel ricostruire passo dopo passo una vita dignitosa dell’interessato in questo momento di fragilità. Appare ovvio che come stabilito dalle vigenti normative il servizio sociale interessato del caso, svolgerà il proprio ruolo di aiuto nelle linee previste senza sovrapporsi all’A.S.. Il Tribunale ha nominato in effetti un soggetto terzo nella persona di un avvocato.

Questa sentenza seppure legata ad personam è molto importante: essa infatti stabilisce un sostegno non solo a persone fisicamente o psicologicamente impedite, o prive di autonomia nelle funzioni quotidiane ma a soggetti resi fragili dalle circostanze della vita nel sostenere il proprio interesse leso nel proprio percorso esistenziale.

L’A.S. compirà le azioni predisposte dalla legge, i sevizi sociali collaboreranno per la buona riuscita nel nuovo inserimento della persona per ciò che loro compete, il beneficiario non subirà limitazioni nel proprio agire quotidiano o lesivi della sua capacità di agire.

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